Ente del Terzo Settore
Active Member of the European Consumer Debt Network
I DIRITTI DEL DEBITORE
Ente del Terzo Settore
Personalità Giuridica
Associazione di Promozione, Organizzazione e Gestione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Sede Legale Catania
Corso Sicilia 10
WWW.idirittideldebitore.com
email: idirittideldebitore@gmail.com
pec: idirittideldebitore@pec.it
P. Iva: 05039630875
(Libero Bovio)
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1. Consumatore definito, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 come il come "debitore
persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale
professionale eventualmente svolta";
2. Imprenditori commerciali sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L. F.);
non sono soggetti a fallimento tutti gli imprenditori (a prescindere da qualsiasi forma societaria) che pur
esercitando attività commerciale possono dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi
tre anni :
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 ;
- ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
3. Imprenditore cessato da oltre un anno;
L’imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e che ha le
dimensioni (parametri) di un soggetto fallibile, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Questi
infatti non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 l.f. Tuttavia, non si può escludere che tali debitori
vengano successivamente dichiarati falliti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.f., qualora sia dimostrato che
l'effettiva cessazione sia successiva alla cancellazione. In tal caso, secondo l’art. 12, comma 5, legge n.
3/2012, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori anche se omologato.
4. Imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di
sovraindebitamento;
5. L'erede dell'imprenditore defunto
L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino ad un anno dalla sua morte. Nel caso
in cui l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, continuando l’attività
imprenditoriale del de cuius, non verificandosi la confusione tra i patrimoni del primo e del
secondo, l’erede potrà proporre ai creditori dell’eredità una procedura di sovraindebitamento
dopo che sia trascorso un anno dalla morte del suo dante causa;
6. I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi
Sono liberi professionisti coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale,
intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge
alla tutela del decoro e della dignità della professione; Tutti gli altri possono, a ragione,
ritenersi prestatori d’opera intellettuale e dunque lavoratori autonomi. Tali soggetti,
ontologicamente sottratti all’area della fallibilità, potranno accedere alle procedure di
sovraindebitamento.
7. Le società tra porfessionisti
Considerato che le società tra professionisti esercitano solo ed esclusivamente un’attività
strettamente professionale, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure
concorsuali e, quindi l'applicabilità della legge n. 3/2012.
8. Le associazioni professionali
possano accedere alla procedure di sovraindebitamento, si rende però necessaria la
sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti.
9. Gli Enti privati non commerciali
Con la definizione di enti privati non commerciali si intendono quegli enti, forniti o meno di
personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza
sociale occupandosi, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà
anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti. Tali enti però, quando
svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure
concorsuali – e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa in
particolare - a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all’art. 2, comma 2, l.f..
Rientrano nella categoria in questione, i seguenti enti:
- Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss.c.c.;
- Comitati ex art. 39 e ss.c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
- Organizzazioni non governative ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;
- Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- Enti lirici ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- Centri di formazione professionali ex legge n. 845/1978;
- Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- Imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006
La proposta non è ammissibile quando il debitore :
(Art 7 comma 2 legge 3 2012)
• lett. a) "e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo";
• lettera b) "ha fatto ricorso, nei precdenti cinque anni ha fatto ricorso, nei precdenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
• lettera c) "ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimneti di cui agli art. 14 e 14 bis";
• lettera d) "ha fornito dicumnetazione che non consente di ricostruire compitamnete la sua situazione
economica e patrimoniale"
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