Ente del Terzo Settore
Active Member of the European Consumer Debt Network
I DIRITTI DEL DEBITORE
Ente del Terzo Settore
Personalità Giuridica
Associazione di Promozione, Organizzazione e Gestione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Sede Legale Catania
Corso Sicilia 10
WWW.idirittideldebitore.com
email: idirittideldebitore@gmail.com
pec: idirittideldebitore@pec.it
P. Iva: 05039630875
L’ Associazione Nazionale, proprietaria del brand "I Diritti del Debitore", ha sviluppato dei protocolli operativi ed un modello organizzativo di funzionamento degli Organismi di Composizione della crisi da sovra indebitamento che vengono ceduti in uso alle Associazioni Territoriali Locali confederate con l'obbligo dell'utilizzo.
L' ANALISI DEL BISOGNO DA CRISI DEL DEBITO
Con il "lock down" dovuto al "covid 19", la Crisi da Sovraindebitamento e di Insolvenza, hanno assunto nel nostro Paese la dimensioni di un fenomeno sociale che impedisce la ripresa economica. Con il blocco delle attività disposto a causa "covid 19", si sono interrotti i flussi di liquidità che sostenevano il ciclo finanziario delle imprese. Buona parte di queste, già provate da una crisi ultra decennale, non hanno le disponibilità necessarie a riattivare il ciclo economico. Per quanto sia stato apprezzabile il tentativo del Governo di immettere liquidità nel sistema concedendo contributi o rilascio di garanzie per la concessione di nuovi prestiti, gli strumenti adottati sono insufficienti o poco funzionali allo stato reale della situazione economica delle Imprese in crisi. Come noto il sistema bancario è regolato da normative, nazionali ed europee, la cui corretta applicazione impedisce il finanziamento delle imprese in stato di crisi o di insolvenza. Pensare di utilizzare il sistema delle garanzie statali per "forzare" tali regole, è velleitario ed inutile. Presto scopriremo che i contributi a pioggia sono stati utilizzati anche da chi non ne aveva bisogno e che le garanzie statali sono servite alle "grandi aziende" per consolidare finanziamenti già esistenti, o ai "furbetti" di turno che hanno "costruito" richieste di finanziamento che finiranno per essere pagati dalla fiscalità generale. Da mesi sosteniamo che per aiutare le imprese in stato di crisi o di insolvenza, l'unico strumento possibile è il "congelamento del debito accumulato" (compreso quello fiscale) con la sua ristrutturazione e la previsione di restituzione in un numero di anni compatibile con il reddito prodotto dopo il "covid 19". Se non si affronta lo squilibrio strutturale tra la riduzione del reddito prodotto e le obbligazioni assunte, le imprese non potranno produrre margini da destinare al pagamento del debito pregresso. Nel nostro Paese la tecnica del "congelamento dei debiti" è sempre stata ampiamente utilizzata per il salvataggio di grandi aziende. Basta ricordare il sistema di risanamento delle Banche in crisi con la separazione tra "la banca cattiva" e quella "buona"; la vendita di quest'ultima e la "ristrutturazione del debito" di quella cattiva. Altro strumento utilizzato è la tecnica del "commissariamento" il cui primo effetto è appunto il congelamento e la ristrutturazione del debito. Anche il settore agricolo ha usufruito negli anni di consolidamenti trentennali del debito finalizzati al riequilibrio con la produzione. Le aziende in crisi hanno un assoluto bisogno di strumenti similari che dopo il "congelamento e la ristrutturazione del debito pregresso" possono riattivare il processo produttivo e tornare quindi a ricavare marginalità da destinare al pagamento del debito corrente ed anche pregresso. Tutto questo deve essere attuato con rigore, trasparenza e nell'interesse comune del creditore e del debitore.
LA RISPOSTA AL BISOGNO DA CRISI DA DEBITO
La risposta alla Crisi da Debito delle Imprese è dunque il "congelamento e la ristrutturazione del debito pregresso". L' ipotesi è già stata prevista dal nostro Ordinamento con l'introduzione della Legge n.3 del 2012 - Legge Centaro - recepita dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza. Con l'applicazione del Nuovo Codice, e segnatamente con la parte che riguarda la Legge n. 3 del 2012, già in vigore, passeremo da un approccio culturale contraddistinto dalla "ricerca e punizione del debitore insolvente" a quello della "riabilitazione del debitore incolpevole". Se il vecchio codice fallimentare aveva fini sanzionatori con l' "emarginazione dal tessuto sociale del debitore insolvente", il Nuovo Codice persegue la "continuità aziendale" e la centralità della "persona" con la salvaguardia del reddito destinato al "dignitoso tenore di vita". In tale contesto, il Codice affida agli O.C.C., ed agli O.C.R.I. di prossima attivazione, il compito di rilevare e gestire le crisi da debito valutando le proposte di "risanamento in continuità" ad essi presentati. In attesa che il Nuovo codice entri in vigore, 01/09/2021, è già possibile utilizzare la legge n.3 del 2012 le cui procedure contemperano il diritto del creditore alla tutela del proprio credito, e quello del debitore (incolpevole) ad adempiere le obbligazioni in modo proporzionato al reddito prodotto o percepito. Le procedure previste dalla "Legge Centaro" prevedono appunto, "il congelamento e la ristrutturazione del debito" con il "riequilibrio solidale" tra il diritto del creditore (compreso il Fisco) ad ottenere almeno una parte del proprio credito ed il diritto del debitore di pagare quanto possibile. Con l'introduzione della Legge 3 del 2012 la ricerca dell' "riequilibrio solidale", è stata affidata agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, per brevità O.C.C., che predispongono "la ristrutturazione del debito" abbattendolo e allungandolo sino a renderlo compatibile con il reddito. Gli O.C.C., che possono essere costituiti solo dagli Ordini Professionali, dagli Enti Locali o da Università Pubbliche, sono regolati dal D.M. 202 del 24 settembre 2014 sono autorizzati con P.D.G. dal Ministero della Giustizia, che li vigila. Gli O.C.C. sono quindi i regolatori ed i garanti del "riequilibrio solidale" normativamente riconosciuti e vigilati; le loro proposte asseverate sono sottoposte al vaglio dei Tribunali che, con l'omologa, potranno disporre la sospensione delle azioni esecutive in corso e l'inibizione di nuove. Come è del tutto evidente, lo strumento del "congelamento e ristrutturazione del debito" è quindi già utilizzabile; bisogna solo fare in modo che le Imprese e le Famiglie ne siano consapevoli. Il Governo dovrebbe incentivare l'utilizzo della Legge 3 2012 introducendo il sistema delle garanzie statali in favore dei creditori consenzienti. Le garanzie sarebbero funzionali all'obbiettivo della "ristrutturazione solidale del debito" ed, inoltre, a basso rischio di insolvenza; il debitore avrebbe "assoluta" convenienza a rispettare l'accordo pena il riavvio delle procedure esecutive. Tutta l'attività verrebbe asseverata dagli O.C.C.; la corretta applicazione omologata dai Tribunali. E' auspicabile inoltre l'estensione alle Imprese in crisi dell'utilizzo dei fondi di rotazione già presenti nella struttura finanziaria dello Stato. Le liquidità concesse dovrebbero essere commisurate a quanto necessario a riavviare il ciclo produttivo.